Statuto
Allegato B al n° 9527 di Rep. n° 4219 di Racc. del 29/04/2008
STATUTO
ART.1
DENOMINAZIONE -
SEDE
È costituita l'Associazione Turistica Pro
Loco di USCIO con sede legale in Uscio, attualmente in Via Vittorio Veneto
100, di seguito anche denominata Pro Loco.
L'associazione può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le
esigenze operative ed organizzative. Il cambio di indirizzo all'interno
dello stesso Comune di Uscio non costituisce modifica dello Statuto e può
essere deliberato dal Consiglio Direttivo.
ART.2
FINALITÀ
La Pro Loco è un'associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche culturali storiche ed enogastronomiche del Comune di USCIO.
ART.3
COMPITI E OBIETTIVI
La Pro Locoper il conseguimento delle finalità di cui all'art.2, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre associazioni come Enti pubblici e privati:
a) promuove la cultura dell'accoglienza e dell'informazione dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici;
b) organizza iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive di USCIO anche al di fuori del territorio comunale ed opera per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;
c) contribuisce al miglioramento della qualità della vita nel Comune di USCIO;
d) sviluppa attività di carattere sociale;
e) promuove manifestazioni culturali, organizza convegni, concerti e lotterie e gestisce circoli nell'ambito del Comune di USCIO.
ART.4
ATTIVITÀ DEI SOCI
L'attività dell'associazione è assicurata prevalente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.
ART.5
SOCI
DIRITTI
E DOVERI
I soci della Pro Loco si distinguono in:
a) soci Ordinari,
b) soci Sostenitori,
c) soci Onorari.
L'ammissione di un nuovo socio è decisa,
senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo
della Pro Loco per richiesta del candidato, entro trenta giorni dalla
stessa e dietro versamento della quota sociale.
Possono essere soci Ordinari tutti i residenti nel Comune e tutti coloro
che per motivazioni varie (in via esemplificativa villeggianti, ex
residenti) possano essere interessati all'attività della Pro Loco. Possono
essere soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano
contribuzioni volontarie straordinarie.
Possono essere soci Onorari le persone che
sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari
acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è
perpetuo, da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni
del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci, comporta l'esonero dal
pagamento della quota annuale.
Tutti i soci purché maggiorenni al momento dell'Assemblea, hanno diritto
di:
a) votare per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco, purché siano in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea;
b) essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c) votare per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco, purché in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea;
d) ricevere la tessera della Pro Loco;
e) frequentare i locali della sede sociale;
f) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di socio di
una Pro Loco U.N.P.L.I. in occasione delle attività promosse o/ed
organizzate dalla Pro Loco stessa.
I soci hanno il dovere di:
a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
b) versare nei termini, entro l'anno solare, la quota sociale;
c)
non
operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.
La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della
quota associativa, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio
Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività
pregiudizievole per la Pro Loco o incompatibile con le attività della
stessa.
Non esistono soci di diritto o membri di diritto del consiglio direttivo.
ART.6
ORGANI
Sono organi della Pro Loco:
a) L'Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente, il Vice-Presidente;
d) Il Segretario;
e) Il Tesoriere;
f) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) Il Collegio dei Probiviri;
h) Il Presidente onorario (eventuale).
Tutte le cariche sono gratuite.
ART. 7
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea:
a) rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano i soci;
b) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità;
c) è composta di tutti i soci, in regola con la quota socia]e dell'anno in cui si svolge l'assemblea;
d) è ordinaria o straordinaria. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l'assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.
Ogni socio esprime un voto soltanto; è consentito conferire deleghe ad altri soci; ciascun socio potrà avere al massimo due deleghe.
L'assemblea ordinaria:
a) è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo (l'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre), sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci;
b) deve essere convocata, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo del Consiglio Direttivo;
c) è indetta con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno sette giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della Pro Loco, o all'Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea;
d) è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera col voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
L'assemblea è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'associazione. Quorum per le modifiche statutarie: in prima convocazione presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto e voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Quorum per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio: sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea deve deliberare col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
ART.8
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo:
a) è formato da un numero dispari di membri con un minimo di tre ed un massimo di undici, numero che viene stabilito dall'Assemblea che lo nomina. L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo viene fatta con voto palese. Tutti i soci, iscritti da trenta giorni, possono essere eletti: sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza;
b) resta in carica tre anni e tutti i membri sono rieleggibili;
c) si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno due terzi dei membri;
d) può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività statutarie;
e) è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea;
f) stabilisce la quota sociale annuale da versare;
g)
predispone i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento
delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi
statutari.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della
metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la
formazione del bilancio di previsione con relativo programma di
attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione
dell'attività svolta. I consiglieri che risultano, senza giustificazione
motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati
decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla
surrogazione dei medesimi. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto
apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e
firmato dal Presidente e dal Segretario.
ART.9
IL PRES1DENTE
Il Presidente della Pro Loco:
a) è scelto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione;
b) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente, eletto come sopra al punto a). In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio che provvederà alla nomina al suo interno di un nuovo Presidente;
c) ha la responsabilità dell'amministrazione della Pro Loco, la rappresenta legalmente di fronte ai terzi ed in giudizio (in sua assenza o impedimento la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente), convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
d) può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.
ART. 10
IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
il Segretario:
a) è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, da scegliersi fra i soci:
b) assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici;
c) è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulti la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
Il tesoriere:
a) è nominato dal Consiglio Direttivo, da scegliersi fra i soci;
b)annota i movimenti contabili della Pro Loco.
E' possibile affidare i due incarichi ad un solo socio.
ART. 11
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) è composto di tre membri effettivi e da due supplenti;
b) è scelto fra i soci ed eletto dall'Assemblea con votazione palese;
c) dura in carica tre anni e tutti i membri sono rieleggibili;
d) ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone all'Assemblea;
e) può
essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso può
esprimere l'opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto
di voto.
Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero dei
voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due come supplenti.
I tre membri effettivi sceglieranno fra loro il Presidente del Collegio.
ART. 12
IL COLLEGIO DEI PRORIVIRI
Il Collegio dei probiviri:
a) è composto di tre membri eletti a votazione palese ogni tre anni, dall'Assemblea dei soci;
b) ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci;
c) può segnalare controversie che non sia in grado di decidere al collegio dei probiviri del comitato regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme del proprio statuto.
ART. 13
IL PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente onorario:
a) può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti:
b) possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.
ART. 14
PATRIMONIO
Le entrate economiche con le quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:
a) quote sociali;
b) elargizioni e fondi di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogati da Enti Pubblici e Privati;
c) proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali:
d) contributi di privati cittadini
e) eredità, donazioni e legati:
f) ogni altra eventuale entrata
Il Patrimonio è costituito:
1) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati al fondo riserva:
2) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla Pro Loco
La Pro Loco:
a) non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette,: detti proventi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse;
b) ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
c) ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra Associazione che operi a tini di utilità sociale.
ART.15
DISPOSIZ1ONI GENERALI
La Pro Loco aderisce facoltativamente all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'italia), al Comitato Regionale delle Pro Loco liguri nel rispetto dello statuto e delle normative U.N.P.L.I., nonchè ai Sistemi Turistici Locali.
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato valgono le norme del codice civile e le altre norme di Legge.
F.to
Bruna Terrile
Giorgio Cappetti Notaio